Garanzia vizi: la diffida con PEC interrompe la prescrizione?

garanzia dei vizi

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Garanzia vizi: la diffida con PEC interrompe la prescrizione?

Per interrompere la prescrizione (1 anno) della garanzia per vizi, non serve fare causa. La Cassazione lo conferma: basta una diffida stragiudiziale (PEC o raccomandata) per far partire un nuovo termine.

Comprare qualcosa, specialmente un macchinario costoso, e scoprire che ha dei difetti è una delle seccature peggiori nel commercio. La legge tutela l’acquirente con la garanzia per i vizi, ma impone tempi stretti: l’azione si prescrive (cioè, il diritto “scade”) in un anno dalla consegna. Per questo, molti si chiedono: per “fermare il tempo” ed evitare la prescrizione, devo per forza fare causa? E se basta una lettera, Garanzia vizi: la diffida con PEC interrompe la prescrizione?

Su questo punto la confusione è tanta, tanto che persino alcuni tribunali in passato hanno commesso errori. Fortunatamente, la Corte di Cassazione ha fatto chiarezza, ribadendo un principio fondamentale: per interrompere la prescrizione della garanzia non è affatto necessario avviare subito un’azione giudiziaria.

Come si interrompe la prescrizione per vizi?

La legge stabilisce che l’azione di garanzia per i difetti della cosa venduta (l’azione redibitoria per la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto) si prescrive in un anno (art. 1495, comma 3, Cc).

Molti ritengono, erroneamente, che l’unico modo per bloccare questo conto alla rovescia sia depositare un atto in tribunale. In realtà, la Cassazione ha ricordato che l’interruzione della prescrizione non avviene solo con un’azione giudiziaria. Per interrompere il termine, è sufficiente un qualsiasi atto che valga come costituzione in mora del venditore, secondo le regole generali (art. 1219, comma 1, Cc).

Una raccomandata o PEC è sufficiente per l’interruzione?

La risposta è sì. La Corte di Cassazione ha sottolineato che le manifestazioni extragiudiziali (o stragiudiziali) di volontà del compratore sono atti idonei a interrompere la prescrizione. Non c’è bisogno di scomodare un giudice. Una semplice diffida inviata tramite lettera raccomandata A/R o, oggi, tramite PEC(Posta Elettronica Certificata), è più che sufficiente per raggiungere lo scopo, purché ovviamente contenga una chiara richiesta di intervento o una contestazione formale dei vizi.

Un’azienda acquista un macchinario (una “ribobinatrice”). Dopo pochi mesi, scopre dei vizi e invia diverse PEC e raccomandate alla ditta venditrice, chiedendo di sistemare il problema. La venditrice ignora le comunicazioni. Dopo un anno, l’azienda fa causa. La venditrice si difende dicendo: “L’anno è passato, l’azione è prescritta. Le vostre lettere non contano nulla”. La Cassazione ha stabilito che questa difesa è sbagliata: le lettere contano eccome.

Cosa succede dopo aver inviato la PEC o la raccomandata?

L’invio di un atto di costituzione in mora (come la PEC o la raccomandata) ha un effetto giuridico preciso: interrompe la prescrizione. Questo significa che “azzera” il contatore. Dal momento in cui il venditore riceve la comunicazione, comincia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione (art. 2945, comma 1, Cc), della stessa durata di quello precedente. In pratica, inviando la diffida, l’acquirente si “compra” un altro anno di tempo per decidere se agire in giudizio, nel caso in cui il venditore non collabori.

Perché i tribunali si erano confusi?

Nel caso specifico esaminato dalla Cassazione, sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano dato torto all’acquirente, sostenendo che le raccomandate inviate stragiudizialmente non fossero idonee e che l’unico atto valido per interrompere la prescrizione fosse quello giudiziario. La Suprema Corte ha dovuto accogliere il ricorso e ribaltare la decisione, ricordando che questo principio è consolidato e che le iniziative stragiudiziali sono pienamente valide per interrompere i termini della garanzia.

E se il bene è stato costruito su misura?

Nel caso analizzato, si era anche discusso se il contratto fosse una compravendita (soggetta alla garanzia dell’art. 1495 Cc) o un appalto (con regole di garanzia diverse), dato che la macchina era stata realizzata su specifiche esigenze dell’acquirente. Le corti di merito avevano stabilito che si trattava di compravendita, perché l’obbligazione di “dare” era prevalente su quella di “fare”. La Cassazione, pur concentrandosi sul tema della prescrizione, ha preso atto di questa classificazione, confermando che, nel caso della vendita, la diffida via PEC o raccomandata è lo strumento corretto per interrompere la prescrizione annuale.

Fonte https://www.laleggepertutti.it/753969_garanzia-vizi-la-diffida-con-pec-interrompe-la-prescrizione#google_vignette

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