L’avv. Giovanni Longo, per una sua personalissima scelta, derivante anche dalla sua esperienza, è restio a fornire consulenze on line a nuovi clienti. Tale scelta deriva dal voler creare un rapporto col cliente. Una consulenza precisa ed esaustiva non può prescindere da una preliminare intervista del cliente. Spesso il cliente, specie se privato e poco aduso a frequentare le aule di giustizia e gli studi legali, spesso (per non dire sempre) non conosce quanti e quali elementi possano entrare in gioco per esternare una seria risposta alla sua problematica. Nelle richieste scritte il cliente espone in maniera sterile ed asettica il suo problema, magari credendo di essere stato preciso e dettagliato, ma spesso omette inconsciamente, o per brevità di scrittura, alcuni elementi che possono cambiare radicalmente il parere. Il contatto faccia a faccia con la persona che chiede il parere non è un accessorio inutile al fine di dare una concreta risposta alla esigenza di guida giuridica di cui si ritiene di aver bisogno, ma ne è parte integrante ed irrinunciabile, pena l’altissima probabilità di dare pareri che possono essere anche formalmente ineccepibili, ma assolutamente inutili nel caso concreto. Ovviamente, nulla esclude che questo contatto, sia pur perdendo quella parte di comunicazione che solo una presenza di persona può dare, possa svolgersi per mezzi telematici, come la posta elettronica, ma solo se non è possibile incontrarsi personalmente.
Normalmente si, è possibile prendere un appuntamento per via telematica inviando una e-mail o per telefono allo 050/598822. Lo Studio riceve i propri clienti dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
I parcheggi più vicini allo studio sono i seguenti:
– Lungarno Bruno Buozzi,
– Piazza San Silvestro;
– Via Santa Marta;
– Via del Borghetto.
Lo Studio Legale si occupa essenzialmente di diritto civile, in tutte le sue sfaccettature. Per altre questioni, l’avv. Giovanni Longo si avvale dell’ausilio di suoi collaboratori.
I compensi professionali sono regolati dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55, facilmente consultabile anche su internet. In ogni caso, l’art. 2233 c.c. consente di concludere specifici accordi.
Certamente, anche se per correttezza tali preventivi devono sempre essere considerati “di massima”, in quanto è bene considerare che la previsione di spesa è molto più agevole e precisa in materia stragiudiziale (ad es.: stesura di un contratto, di un parere scritto, proposizione di una domanda di mediazione), rispetto a quella giudiziale, in quanto non è semplice in questo caso ipotizzare le attività che dovranno essere espletate.
No, lo studio legale dell’avv. Giovanni Longo offre assistenza su tutto il territorio nazionale. Il vantaggio è che potrà sempre interfacciarsi col professionista da lei scelto (potendogli esprimere le vostre domande, concordare con lui la strategia processuale più conveniente e redige gli atti (il processo è per lo più scritto). L’avv. Longo si avvarrà poi di uno suoi collaboratori presenti su tutto il territorio nazionale (detto “domiciliatario”) che si occuperà delle attività materiali in loco, come depositare degli atti (che però ormai avviene in via telematico da ogni parte d’Italia), richiedere le copie per le notifiche, partecipare alle udienze più semplici. L’avvocato Longo, rimarrà il vostro unico referente, ed affronterà la trasferta solo se necessario e solo per eventuali udienze di particolare complessità In tal modo il cliente non dovrà muoversi dal territorio pisano, quando avrà bisogno di un colloquio col proprio avvocato,
L’Avvocato Giovanni Longo è iscritto nell’elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato. In presenza di specifici presupposti reddituali del richiedente, che attualmente si attestano ad euro 11.528,41 annuali di reddito, può richiedere ed ottenere il Patrocinio a Spese dello Stato. L’avv. Longo seguirà il cliente nella predisposizione della documentazione necessaria per poter accedere a tale beneficio. A seguito dell’ammissione al gratuito patrocinio, l’assistito non dovrà sborsare alcuna somma nei confronti del proprio difensore poiché sarà lo Stato che provvederà alla sua remunerazione. Prima della sua ammissione il cliente sarà però tenuto a remunerare il professionista.
Solo nel caso in cui proceda ad una nomina di fiducia, la quale prevale sempre sulla nomina di ufficio.
Sì, nessun divieto, in tal senso, è imposto dalla Legge.
Preliminarmente occorrerà revocare il mandato a uno o ad entrambi i precedenti difensori, salvo poi nominare un terzo avvocato.
No, il difensore di ufficio è solo nominato dallo Stato, ma deve sempre essere pagato dal cliente.
In ambito civile, la regola generale è che la parte soccombente è condannata alle spese anche di controparte, secondo quanto disposto dal giudice. Salvo che il Giudice, motivando adeguatamente la propria decisione, non decida di compensare in tutto o in parte le spese processuali fra le parti; in tale ipotesi le spese rimangono in tutto, o in parte, a carico del cliente.
Le imprese ed i professionisti per cui la prestazione dell’avvocato è inerente alla produzione del reddito di impresa/lavoro autonomo certamente sì: detraggono l’IVA ed il costo della fattura come qualsiasi spesa inerente la produzione/professione, secondo il regime fiscale loro proprio. Così ad esempio per l’attività di recupero credito o di consulenza. Al contrario delle spese mediche però (e purtroppo), il cliente privato non può giovarsi in alcun modo di qualsivoglia meccanismo di detrazione delle spese legali, anche le più necessarie.