
infortunio-a-scuola-insegnanti-bidelli
Infortunio a scuola: chi è responsabile?
Come funziona la responsabilità degli insegnanti e dell’istituto scolastico nel caso di sinistro occorso a uno studente durante l’orario di lezione?
I sinistri capitati agli studenti all’interno degli istituti scolastici conferiscono il diritto al risarcimento del pregiudizio patito. L’azione può essere intrapresa – nel loro interesse – dai genitori, i quali possono rivolgersi al soggetto che è ritenuto concretamente colpevole secondo le regole che di qui a breve analizzeremo. Chi è responsabile dell’infortunio capitato a scuola? Scopriamolo.
Indice
Infortunio a scuola: chi ne risponde?
L’iscrizione a scuola costituisce un contratto tra i genitori e l’istituto dal quale deriva l’obbligo per la scuola non solo di educare gli studenti ma anche di vigilare sulla loro sicurezza.
Questo obbligo di sorveglianza ricade sugli insegnanti e su qualsiasi altro soggetto appartenente al personale scolastico a cui l’alunno è affidato, e si concretizza nell’adozione di tutte le misure necessarie per prevenire danni agli alunni.
Pertanto, salvo circostanze straordinarie, l’istituto scolastico risponderà dei danni derivanti da incidenti come:
- cadute dalle scale;
- inciampi o scivoloni sul pavimento;
- chiusura accidentale della mano in una porta;
- uso improprio di attrezzature sportive o giochi forniti dall’istituto.
Ai sensi dell’art. 1228 cod. civ., l’istituto è responsabile per le omissioni dei propri dipendenti.
La giurisprudenza ha confermato che l’obbligo di vigilanza inizia con l’ingresso degli studenti a scuola e termina solo con l’uscita effettiva, indipendentemente dagli orari delle lezioni (Cass., n. 21255/2022).
Il dovere di vigilanza diminuisce con l’aumentare dell’età e della maturità degli alunni, essendo più rigoroso per i bambini piccoli rispetto agli studenti delle scuole superiori.
Un alunno dell’asilo nido richiede una sorveglianza costante e attenta mentre uno delle scuole superiori è ritenuto capace di gestirsi con maggiore autonomia.
Per quanto riguarda la prescrizione del diritto al risarcimento, poiché si tratta di responsabilità contrattuale, i genitori devono agire entro 10 anni dall’incidente (art. 2946 cod. civ.).
Chi domanda il risarcimento deve dimostrare l’iscrizione e che il danno sia avvenuto durante l’orario scolastico, mentre l’istituto deve dimostrare che l’evento non è imputabile alla scuola o al personale preposto.
Che fare se un alunno subisce danni provocati da un compagno?
Quando un alunno subisce danni a causa del comportamento di un altro studente, la responsabilità ricade non solo sull’autore materiale del pregiudizio e sull’istituto scolastico ma anche sull’insegnante: è obbligo del docente impedire che un alunno sotto la sua sorveglianza causi danni a terzi.
La legge (art. 2048 cod. civ.) stabilisce che i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
L’insegnante può essere ritenuto responsabile della rissa tra alunni o del comportamento violento durante attività sportive.
In questi casi, a carico dell’insegnante vi è una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno, ossia provando l’assoluta assenza di colpa.
Anche in questo caso, l’obbligo di sorveglianza diminuisce con l’aumentare dell’età degli studenti.
La responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante si somma a quella dei genitori dell’alunno responsabile del danno, poiché l’obbligo educativo da parte loro persiste nonostante la sorveglianza scolastica (art. 2047 cod. civ.).
Questa responsabilità rientra nella categoria della responsabilità extracontrattuale, con un termine di prescrizione di 5 anni dall’incidente (art. 2947 cod. civ.).
Danni da mancata manutenzione dell’edificio scolastico: chi ne risponde?
Se un alunno subisce un infortunio a causa della scarsa manutenzione degli spazi scolastici, l’istituto è responsabile per omessa custodia (art. 2051 cod. civ.).
In quanto custode dell’edificio, la scuola ha il dovere di mantenere la struttura in modo tale da evitare che diventi pericolosa.
Questo obbligo include la manutenzione regolare e la segnalazione tempestiva di eventuali pericoli.
La scuola è responsabile degli infortuni causati agli alunni dalla pavimentazione dissestata, dai gradini sconnessi e dalla mancata segnalazione di vetri rotti.
La responsabilità per omessa custodia implica che il custode, in questo caso l’istituto scolastico, deve dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno.
Se il danno si verifica nonostante queste misure, l’istituto può essere esonerato dimostrando che il danno è stato causato da un caso fortuito, cioè da un evento imprevedibile e inarrestabile, come ad esempio un’improvvisa alluvione o una tromba d’aria.
Fonte: https://www.laleggepertutti.it/687780_infortunio-a-scuola-chi-e-responsabile
