E’ stata recentissimamente superata dalla successiva Ordinanza di Cassazione 13191/2025 del 18.5.25
Qui di seguito un estratto:
“La Corte di Giustizia Europea 18/11/2020, C-519/19 ha affermato essere vessatoria la clausola 2.4. delle Condizioni generali di trasporto di Ryanair DAC.
I passaggi argomentativi della pronuncia sono così riassumibili:
- a) il fatto che il contratto sia stato stipulato on line – circostanza rilevante anche nel caso di specie – non rende di per sé nulla la clausola di deroga della giurisdizione, sempreché siano rispettati i requisiti della conservazione del testo nel quale la clausola è contenuta; b) è necessario, però, che il giudice accerti in limine litis se la clausola attributiva di competenza giurisdizionale sia stata oggetto di accordo tra le parti, nel rispetto delle forme richieste dall’art. 25, § 1, del Regolamento n. 1215/2012; (…) secondo l’art. 1, § 1, e l’art. 3, § 1, della dir. 93/13, quest’ultima si applica alle clausole che compaiono nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore che non sono state oggetto di negoziato individuale; ai sensi dell’art. 3, § 1, della dir. 93/13, una clausola contrattuale si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, essa determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto; d) una clausola attributiva di competenza, inserita in un contratto concluso tra un consumatore e un professionista senza essere stata oggetto di negoziato individuale e che attribuisce una competenza esclusiva al giudice nel cui foro si trova la sede del professionista deve essere considerata abusiva, ai sensi dell’art. 3, § 1, della dir. 93/13 se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina a danno del consumatore un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto; e) una clausola del genere rientra nella categoria di quelle che hanno lo scopo o l’effetto di sopprimere o limitare l’esercizio di azioni legali da parte del consumatore di cui al numero1, lettera q), dell’allegato alla dir. 93/13.
(…) ii) conformemente a una giurisprudenza costante, ai sensi dell’art. 7, punto 1, lett. b), del Regolamento n. 1215/2012, nel caso di voli diretti, tanto il luogo di partenza quanto quello di arrivo dell’aereo devono essere considerati, allo stesso titolo, luoghi di prestazione principale dei servizi oggetto di un contratto di trasporto aereo; il che attribuisce all’autore di un ricorso per risarcimento pecuniario, proposto sulla base del Regolamento n. 261/2004, la scelta di proporre il proprio ricorso dinanzi al giudice nella cui circoscrizione si trovano o il luogo di partenza o il luogo di arrivo dell’aereo, quali indicati in detto contratto ( v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2009, Rehder, C-204/08, EU:C:2009:439, del 13 febbraio 2020, Flight Right, C-606/19, EU:C:2020:101 ). Attesa l’efficacia ultra partes dell’interpretazione del diritto unionale fornita dalla Corte di giustizia, alle cui pronunce va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes anche retroattiva, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti nell’ambito della Comunità (v. Cass. 07/08/2023, n. 23922), deve rimettersi al giudice del rinvio la valutazione delle conseguenze della eventuale abusività della clausola n. 2.4 delle Condizioni generali di trasporto di Ryanair DAC nei termini surriferiti”. (Corte di Cassazione ordinanza n. 13191/25 del 18.5.25 – all. ).
Ebbene nel caso di specie è di lapalissiana evidenza come la clausola, già dichiarata abusiva dalla Corte di Giustizia Europea, non fosse stata oggetto di negoziato individuale.
