Comunicazione dati conducente: termine perentorio per notifica sanzione art. 126 bis C.d.S.

fermo amministrativo auto. Avv. Giovanni Longo Pisa

fermo amministrativo auto. Avv. Giovanni Longo Pisa

Comunicazione dati conducente: termine perentorio per notifica sanzione art. 126 bis C.d.S.

Al cittadino era stato notificato da parte della I.C.A. Srl il “Fermo amministrativo di Beni Mobili Registrati – Comunicazione di Avvio della Procedura” sul suo mezzo, per conto dell’ente impositore Comune, sulla base di un asserito debito portato dal verbale al C.d.S. (V.386U/11V 02/11/11) e successiva ingiunzione di pagamento asseritamente notificata in data 18.12.15.

Non ricordandosi di aver MAI ricevuto alcunché il ricorrente, ha allora contestato quanto richiesto nel preavviso di fermo, rappresentando di non aver mai ricevuto alcun atto prodromico, e che oltretutto – ai sensi dell’art. 86 comma 2 del D.P.R. 602/73 – il bene mobile sottoposto a fermo risulta in realtà un bene strumentale all’attività di impresa ed in ogni caso co-intestato con soggetti estranei alla vicenda, chiedendo infine la documentazione amministrativa sottostante al ridetto provvedimento.

Dalla documentazione prodotta si evincerebbe che in data 30.3.11 sarebbe stato elevato il verbale 1906A/2011/V prot. 623/11 per asserita violazione dell’art. 142, comma 8 C.d.S. (superamento limite di velocità), verbale notificato in data 31.5.11 e regolarmente saldato nei termini.

A questo punto, evidentemente il Comune ha, con colpevole ritardo redatto il “secondo” verbale per la mancata comunicazione dei dati del conducente ex art. 126 bis, comma 2 C.D.S:, solamente il 2.11.11 (verb. 386U/2011/V prot. 1573/2011, notificandolo non si sa a chi (in quanto il ricorrente disconosce formalmente la firma apposta sula ridetta relata, in quanto non sua), ma in ogni caso ben oltre i termini stabiliti per legge (90 giorni).

Infatti ai sensi della L. 120/10, il nuovo art. 201 C.d.S. ha previsto che la multa al C.d.S. deve essere notificata entro 90 giorni dalla violazione.

Ricapitolando:

► la “prima sanzione” (1906A/2011/V prot. 623/2011) elevata il 30.3.11 è stata notificata in data 31.5.11.

► entro 60 giorni il conducente avrebbe dovuto comunicare i dati del conducente, quindi con scadenza 30.7.11.

► Se il conducente non avesse comunicato i dati, il termine di 90 giorni per la notifica della seconda multa (386U/2011V prot. 1573/11) sarebbe iniziato a decorrere dal 31.7.11, con scadenza 29.10.11.

► Nel caso di specie, invece, la “seconda multa” è stata notificata ben oltre i termini fissati dalla legge (90 giorni) e per l’esattezza il 10.11.11 ed in ogni caso verbale redatto il 2.11.11.

Sulla base della previsione contemplata dall’art. 201 C.d.S. il verbale (386U/2011V prot. 1573/11) – atto prodromico e necessario a tutti i successivi – deve essere considerato NULLO, se non INESISTENTE per mancato rispetto dei termini di notifica, e per tale motivo i documenti e i titoli su cui le resistenti hanno fondato le loro pretese per pretendere i denari e per effettuare il fermo sul rimorchio del ricorrente, dovranno essere dichiarati inesistenti, nulli e/o annullati ed in ogni caso privi di qualsivoglia effetto.

Il Giudice di Pace di Pisa, con sent. 925/18 ha accolto le ragioni del ricorrente in quanto “l’ingiunzione risulta emessa in forza di un verbale illegittimo in quanto notificato oltre il termine di giorni novanta previsto dalla legge. Infatti il verbale in questione risulta emesso per violazione dell’art. 126 bis C.d.S., per mancata comunicazione dei dati del conducente che aveva commesso la violazione dell’art. 142, comma 8 C.dS., contestata con precedente verbale notificato in data 31.5.2011; pertanto la comunicazione dei dati avrebbe dovuto avvenire entro il 31.7.2011; in mancanza di ciò il termine per la contestazione della violazione dell’art. 126 bis C.d.S. andava a scadere il 29.11.2011, mente il verbale in questione risulta elevato in data 2.12.2011 e notificato in data 10.11.2011. Da ciò deriva l’illegittimità di tutti gli atti conseguenti”.

sent. 925 2018

 

 

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