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Fondi comuni d’investimento: risarcito risparmiatore
Secondo l’Arbitro per le controversie finanziarie la banca non aveva valutato correttamente la propensione al rischio del cliente
Con una recente decisione, l’Arbitro per le controversie finanziarie ha ribadito l’importanza della corretta valutazione della propensione al rischio, stabilendo – per una banca – l’onere di risarcire il risparmiatore parmigiano a cui erano stati fatti sottoscrivere fondi comuni d’investimento non adeguati alle sue esigenze.
LA VICENDA
Nel 2018, il risparmiatore aveva sottoscritto delle quote di un fondo Amundi, dichiarando all’intermediario di avere un’esperienza in materia finanziaria e una propensione al rischio di livello “medio”. Quando, successivamente, si è reso conto della natura rischiosa dell’investimento, ha deciso di inviare un reclamo alla banca, senza ottenere però risposte soddisfacenti. A quel punto ha presentato ricorso all’Arbitro per le controversie finanziarie istituito dalla Consob: l’Acf ha infine riconosciuto la responsabilità della banca intermediaria, invitandola al risarcimento di circa 7.000 euro per il danno causato al cliente.
LA DECISIONE
Con la decisione n. 7781/2024 del 27 dicembre 2024, l’Arbitro ha accolto la tesi del risparmiatore, riconoscendone il diritto a essere risarcito. Il danno è stato quantificato considerando la differenza tra il capitale inizialmente investito (comprensivo di tasse e commissioni) e il valore dell’investimento nel momento in cui sono state rilevate le irregolarità, al netto dei proventi percepiti. Nonostante il KIID informativo fosse stato consegnato, infatti, l’istituto di credito ha mostrato evidenti criticità nel proporre un prodotto finanziario chiaramente incompatibile con il profilo del cliente.
“Una decisione molto significativa – commenta l’avvocato Grazia Ferdenzi – perché riconosce il principio secondo cui nella sottoscrizione di investimenti finanziari l’intermediario non può limitarsi, per andare esente da responsabilità, alla sola consegna al cliente del documento informativo del prodotto prescelto, ma occorre che quest’ultimo sia effettivamente adeguato alla profilatura del cliente”.
L’Acf rappresenta un sistema valido e rapido per risolvere stragiudizialmente le controversie tra risparmiatori e intermediari finanziari, come banche, società di gestione di fondi comuni d’investimento e società di intermediazione mobiliare. I ricorsi possono essere presentati direttamente dai clienti, tramite un procuratore o con l’assistenza di associazioni di consumatori.
Fonte https://www.confconsumatori.it/fondi-comuni-dinvestimento-risarcito-risparmiatore-a-parma/