Sanzione al C.d.S. tramite crono tachigrafo: sua inutilizzabilità.

cronotachigrafo

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Sanzione al C.d.S. tramite crono tachigrafo: sua inutilizzabilità.

Al malcapitato auto-trasportatore sono state elevate quattro sanzioni per violazione al C.d.S. in quanto fermato dalla polizia la quale ha chiesto la “stampa” del crono-tachigrafo del proprio camion, obbligatorio per legge (ma per altri fini).

Il diligente camionista ha immediatamente messo a disposizione la documentazione richiesta, rappresentando sin da subito l’inutilizzabilità di tale “strisciata” al fine di elevare le sanzioni per superamento del limite di velocità, evidenziando la circostanza che gli agenti non avessero accertato nell’immediatezza dei fatti l’asserita trasgressione, ma soprattutto non era possibile evincere da tale documento su che tratto di strada sarebbe avvenuta l’asserita infrazione (centro urbano? Autostrada? All’estero?)

Il tachigrafo, al pari di un “normale” autovelox o tutor che per la sua validità accertativa ha bisogno di una dichiarazione sulla sua omologazione, taratura, controlli periodici, eccetera….a maggior ragione se l’apparecchio non è neppure in dotazione alle forze dell’ordine!

La tematica sottesa al caso di specie è stata oggetto di notevoli dibattiti.

La questione si è incentrata sull’utilizzabilità o meno delle informazioni ricavate dal cronotachigrafo, per elevare sanzioni sul superamento dei limiti di velocità.

La Corte di Giustizia dell’Unione europea si è pronunciata con la sentenza 9 settembre 2021, causa C‑906/ sull’interpretazione dell’art. 3, lett. a) e dell’art. 19, par. 2, del Regolamento CE n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia di trasporto su strada e utilizzo dell’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti.

Numerose fonti UE si sono susseguite nella regolamentazione della materia oggetto di causa.

Il Regolamento CE n. 561/2006:

Il considerando 17 del Regolamento CE n. 561/2006, disciplina i periodi di guida, le interruzioni e i periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, al fine di armonizzare le condizioni di concorrenza tra le diverse tipologie di trasporto via terra, con particolare riguardo al trasporto su strada, nonché di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale. Il Regolamento, inoltre, mira a ottimizzare il controllo e l’applicazione delle disposizioni da parte degli Stati membri nonché a promuovere la comune adozione di best practices nel settore dei trasporti su strada.

La normativa comunitaria, pertanto, prevede l’utilizzo del tachigrafo SOLAMENTE per controllare le pause ed i turni di riposo, E NON CERTO PER ELEVARE INFRAZIONI AL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI VELOCITA’.

Infatti il Regolamento, all’art. 6, par. 5, stabilisce i periodi temporali massimi di guida giornaliera, settimanale e quindicinale e prevede che il conducente debba registrare le “altre mansioni” svolte (cioè attività diverse dalla guida compiute nell’orario di lavoro) e qualsiasi operazione svolta anche per un diverso datore di lavoro, anche se estranee al campo di applicazione del Regolamento, nonché i tempi di disponibilità dall’ultimo periodo di riposo giornaliero o settimanale effettuato.

Proseguendo la lettura del Regolamento CE n. 561/2006, all’art. 19 si prevede che siano gli Stati membri a dover stabilire le sanzioni applicabili alle infrazioni del Regolamento n. 561/2006 e del Regolamento CEE n. 3821/85 e che sia a loro demandata l’adozione di provvedimenti volti a garantirne l’applicazione.

Ciascuno Stato membro, a fronte della rilevazione di un’infrazione nel suo territorio, tramite le competenti autorità nazionali potrà infliggere una sanzione, purché un altro Stato membro non vi abbia già provveduto ed anche ove l’infrazione fosse stata commessa in un altro Stato membro o in un paese terzo.

Punto di partenza della nostra disamina saranno quindi i Regolamenti Comunitari 561/2006 e il successivo n. 165/2014.

La normativa comunitaria prevede espressamente che il tachigrafo possa essere utilizzato SOLAMENTE per registrare e far rispettare i tempi di guida e di riposo…non certo per sanzionare asserite violazioni postume al superamento del limite di velocità (sic), di cui non si conosce né il motivo, nè il tratto di strada, men che mai sono state accertate ictu oculi dagli agenti.

L’Italia è stata oggetto di una procedura d’infrazione aperta dalla Commissione UE per contrasto con le norme regolamentari che consentirebbero di utilizzare i dati tachigrafici solo per accertare le violazioni dei tempi di guida, riposo e interruzioni di cui al Reg. (CE) n. 561/2006, non anche le violazioni ai limiti di velocità.

Proprio in conseguenza di quest’ultima previsione normativa europea, il Ministero dell’Interno, correndo ai ripari, ha evidenziato che la contestazione delle violazioni di cui all’art. 142 Cds, accertate attraverso l’esame dei dati tachigrafici, dovrà limitarsi a quelle per le quali si abbia la certezza che esse siano state commesse in territorio italiano.

Inoltre, il Ministero, per andare esente da censure, ha precisato che dalla lettura dei dati del tachigrafo possano essere sanzionate le violazioni ai limiti di velocità imposti dalle Istituzioni locali nelle strade urbane o nella viabilità secondaria, ma “solo in relazione a condotte di guida di cui l’organo accertatore abbia avuto diretto riscontro o che siano riferibili a poco tempo prima del controllo, tali che possano essere riferibili ad uno specifico luogo”.

Il ministero spiega quindi che la multa per eccesso di velocità si può erogare solo quando l’organo accertatore “abbia avuto diretto riscontro” delle violazioni o che essa siano “riconducibili a poco tempo prima del controllo, tali che possano essere riferibili in modo certo a uno specifico luogo”. Se manca l’informazione sul tipo di strada dove è stato compiuto il presunto eccesso di velocità o sul limite in essa vigente “non si potrebbe determinare l’entità del superamento necessaria per l’applicazione delle diverse sanzioni”.

La funzione del tachigrafo:

Ma il tachigrafo, come ampiamente spiegato dalla normativa U.E., non può essere utilizzato per elevare sanzioni per superamento dei limiti di velocità, serve SOLO a registrare i tempi di guida e di riposo.

È un principio espresso il 3 novembre 2020 dalla stessa Commissione europea, che aveva chiesto all’Italia con apposito ammonimento di modificare la propria normativa, richiesta rimasta finora in attesa di risposta.

La normativa italiana contrasta non solo col buon senso, ma con la normativa Europea, che come ben sappiamo non contempla l’ipotesi oggi eccepita, ed in quanto normativa sovra-ordinata rispetto a quella italiana (per il principio della gerarchia delle fonti), alla quale, la normativa Italiana dovrebbe uniformarsi.

I precedenti giurisprudenziali:

All’uopo si riportano numerosi precedenti giurisprudenziali, i quali – in casi analoghi – hanno all’unisono annullato le sanzioni.

Si richiamano le sentenze del G.d.P. di Prato, Ferentino, Arezzo, Firenze e Latina.

► Il particolare il G.d.P. di Ferentino  sent. 73/2021 ha annullato la sanzione prendendo atto che l’Italia è stata ammonita dalla Commissione Europea e messa in mora.

Il cronotachigrafo può essere utilizzato SOLO per il rispetto dei tempi di pausa alla guida e non per i “picchi” della velocità, perché per tali ipotesi ci sono gli  autovelox o i tutor.

E il Giudice di Pace ha evidenziato come l’Italia si debba adeguare al diritto sovra-nazionale (ex art. 10, 11 e 117, comma 1 Cost).

Stando a quanto riportato dalla sentenza del Giudice di Pace la pratica in questione, oltre ad andare contro la normativa UE contenuta nel Regolamento U.E. n. 165/2014 (che ha sostituito il precedente Regolamento comunitario su cui invece si basa ancora il nostro Codice della Strada), che «stabilisce obblighi e requisiti in relazione alla costruzione, all’installazione, all’uso, al collaudo e al controllo dei tachigrafi utilizzati nel trasporto su strada», prefigura anche scenari di incostituzionalità. Questo perché andrebbe contro agli art. 11 e 117 della Costituzione Italiana, ovvero a quegli articoli che regolano espressamente i rapporti dello Stato con le istituzioni comunitarie di cui fa parte.

A tale proposito va ricordata la messa in mora che l’U.E ha perpetrato ai danni dell’Italia, proprio per il mancato rispetto del Regolamento n. 165/2014. Tuttavia l’avvertimento delle istituzioni europee, che dava al nostro paese due mesi di tempo per adeguarsi alla normativa in vigore a livello comunitario, è tuttora rimasto lettera morta, tanto che le sanzioni ai danni degli autotrasportatori applicate secondo questo metodo non sono scomparse, anzi. A fronte del mancato adeguamento italiano, si leggeva nella missiva di ammonimento di novembre, l’UE avrebbe dovuto inviare un parere contente tutte le motivazioni e gli aspetti burocratici di questa divergenza sul tachigrafo: ma ad oggi, tutto sembra essere ancora in stallo. A differenza delle multe, che continuano a fioccare.

► Sulla stessa lunghezza d’onda il G.d.P. di Prato, il quale con una sentenza 257/21 del 12 maggio 2021, ha annullato una sanzione per eccesso di velocità constatata attraverso il cronotachigrafo. Questo, infatti, serve per rilevare i tempi di guida e di riposo al fine di verificarne la conformità alle normative sui ritmi lavorativi dei conducenti, non certo per sanzionare un eventuale eccesso di velocità.

Dichiarando infine nullo il verbale di accertamento perché non era stato verificato che “il cronotachigrafo fosse in condizioni tali da fornire dati attendibili. In particolare la Polstrada non aveva accertato se si trattasse di uno strumento omologato, correttamente installato e attivato da un’officina autorizzata e assoggettato a verifica periodica di funzionalità, come previsto dalle norme UE.

► Ed ancora, il Giudice di Pace di Arezzo sent. 353/2021 ha statuito che le registrazioni del cronotachigrafo non sono utilizzabili per elevare sanzioni per eccesso di velocità. La norma del nostro Codice della Strada contrasta con la normativa europea e, non avendo il legislatore italiano provveduto all’adeguamento della normativa interna a quella comunitaria, spetta all’interprete disapplicarla per “sanare” il parziale contrasto.

Oggetto della vicenda sono i verbali di contestazione elevati per violazione dei limiti di velocità. Le sanzioni conseguenti venivano elevate dagli agenti della Polizia Stradale dopo aver controllato il complesso veicolare e, in dettaglio, dopo alcune verifiche sui dati registrati nel disco analogico di cui era dotato il mezzo.

I diversi giudici interpellati, hanno dichiarato che dal cronotachigrafo non è possibile desumere il superamento dei limiti di velocità “che il superamento del limite di velocità non è previsto dalla normativa europea come un’infrazione cui sia possibile risalire – e quindi sanzionare – attraverso l’estrapolazione e la lettura dei dati del cronotachigrafo“. Ciò è confermato dallo stesso invito che la Commissione Europea, nella sua contestazione del novembre 2020, ha rivolto all’Italia, ovvero quello di “adottare entro due mesi di tempo ogni provvedimento utile ad adeguare la normativa interna a quella comunitaria“.

In conclusione, in virtù del “chiaro tenore della norma europea che, non consente di ricavare dal cronotachigrafo elementi utili ad elevare sanzioni per il superamento dei limiti di velocità, e stante il silenzio delle Autorità italiane, che non risulta abbiano fornito risposta alcuna alla Commissione Europea nel suddetto periodo di due mesi (ormai scaduto il 02.01.2021), l’interprete dovrà – allo stato – disapplicare in parte qua il comma 6 dell’art. 142 C.d.S. per il suo parziale contrasto con la sopra richiamata normativa europea”.

sent. 334 23 gdp livorno

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