Amministratore di sostegno: compenso o equa indennità?

a.d.s. equo indennizzo

a.d.s. equo indennizzo

Amministratore di sostegno: compenso o equa indennità?

Su tale annosa questione la giurisprudenza è sempre più orientata a considerare equa indennità, e come tale non avente natura retributiva.

Considerato che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 411 e 379 c.c., l’ufficio di amministratore di sostegno deve considerarsi gratuito, salva la possibilità per il giudice tutelare di assegnare all’amministratore un’equa indennità commisurata all’ “entità patrimoniale” e alle “difficoltà dell’amministrazione”;

rilevato che, come specificato dalla Corte Costituzionale (con ord. 24.11.1988, n. 1073, in materia di gratuità dell’ufficio del tutore), l’equa indennità non ha natura retributiva, ma serve a compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili di cui è gravato il tutore (o l’amministratore di sostegno) per l’attività di amministrazione del patrimonio dell’incapace, alla quale è obbligato per l’ufficio tutelare (o di a.d.s.) personalmente, senza possibilità di nominare sostituti;

rilevato che, pertanto, nella individuazione del quantum da riconoscere all’amministratore di sostegno z titolo di equa indennità – soprattutto nei casi in cui l’incarico venga svolto da professionisti legali, commercialisti, tecnici, ecc. – non possa aversi riguardo all’effettivo valore economici delle prestazioni (professionali) effettuate, poiché altrimenti si finirebbe per annettere natura retributiva alla ridetta indennità, così violando le norme che impongono la gratuità dell’ufficio;

considerato, peraltro, che la gratuità dell’attività di amministratore di sostegno non osta al rimborso delle spese effettuate (e anticipate) dall’amministratore di sostegno nell’interesse del beneficiato, salvo che per le spese evidentemente superflue, inutili o sproporzionate, che restano a carico dell’amministratore perché non necessitate dall’esigenza di una corretta amministrazione;

considerato che, nel caso di specie, possa essere riconosciuta un’equa indennità pari a XXXX in relazione: all’entità del patrimonio del beneficiario e alle difficoltà dell’amministrazione.

Trib. Pisa equo indennizzo a.d.s.

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