Amministratore di sostegno: guida alla proposizione del ricorso.

Nomina amministratore di sostegno avv. Giovanni Longo Pisa

Deposito del ricorso presso Cancelleria del Giudice Tutelare; Eventuale nomina da parte del G.T. di Ads provvisorio; Istruttoria; Decisione; Emissione decreto; Durata: (art. 405 comma I c.c.) Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo.

Amministratore di sostegno: guida alla proposizione del ricorso.

Può capitare di aver bisogno di chiedere un sostegno per un parente affetto da patologia, per impossibilità parziale/ totale/ temporanea/ permanente di provvedere ai propri interessi a causa di infermità o di menomazione fisica o psichica.

Il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno ai sensi della legge 6/2004 può essere presentato in proprio o con l’assistenza di un legale.

L’avv. Giovanni Longo tratta la materia ed è stato nominato a.d.s. in numerose procedure.

Nel primo caso il richiedente deve presentarsi presso la cancelleria del Tribunal , sez. Volontaria Giurisdizione e depositare il ricorso, nel quale devono essere specificati i motivi per i quali si richiede la nomina (con allegata documentazione) e l’indicazione ed il consenso di tutti i parenti entro il 2° grado, del coniuge e dei parenti entro il IV grado che abbiano informazioni utili per la procedura (con allegati i documenti di identità dei sottoscrittori).

La nomina può essere chiesta in via definitiva, oppure temporanea.

Nel ricorso dovranno altresì essere indicate dettagliatamente le operazioni da compiere indicando ove presenti, le somme da riscuotere o da reinvestire e a quale titolo.

A titolo esemplificativo e sommariamente:

– compiere gli adempimenti per l’assistenza e le cure socio assistenziali del beneficiario;

– procedere all’acquisto e/o al pagamento dei beni essenziali per le esigenze e la qualità della vita del beneficiario come ad esempio alimentari, vestiario e medicinali;

– occuparsi del pagamento delle utenze e della manutenzione della casa, nonché di ogni altra richiesta connessa:

– riscuotere ogni beneficio economico, etc.

Di seguito la documentazione necessaria:

-Fotocopia della carta di identità del ricorrente, del beneficiario e dell’amministratore proposto.

– Certificati medici specialistici attestanti il tipo di malattia da cui è affetto il beneficiario ( in particolare relativi ad infermità che incidono sulla sfera volitiva e cognitiva ) rilasciati da struttura pubblica e ogni altro certificato o referto utile all’accoglimento del ricorso.

– Documentazione relativa alla situazione patrimoniale del beneficiario (CUD, redditi, pensione, stipendi, assegni di accompagnamenti, rendite, conti correnti, titoli, estratti conto, dichiarazione dei redditi, immobili, etc.);

-Estratto dell’atto di nascita del beneficiario con le generalità dei genitori (non è necessario se il beneficiario è ultra ottantenne).

Il Giudice Tutelare a questo punto fisserà una udienza per conoscere il beneficiato: qualora il soggetto non possa comparire all’udienza fissata per essere esaminato dal Giudice Tutelare, occorre produrre certificato medico di intrasportabilità (in tal caso occorre produrre certificato medico di intrasportabilità che attesti l’assoluta impossibilità del beneficiario di raggiungere la sede del Giudice Tutelare (rilasciato da struttura medica che ospita il beneficiario o da medico specialistico in caso di permanenza presso la propria abitazione), in questo caso sarà il Giudice che andrà presso il domicilio del beneficiario.

Infine si ricorda che la proposizione della domanda sconta il pagamento di una marca da bollo da € 27, ma va esente dal pagamento del contributo unificato.

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