Caduta di un ciclista in una buca: responsabilità del Comune il quale ne risponde ai sensi dell’art. 2051 c.c.

caduta biciclettaSe un ciclista cade in una sconnessione del manto stradale, la responsabilità è del Comune, è quanto è stato affermato dalla Corte di Appello di Genova, con la sentenza del 15 febbraio 2002.

Nel caso di specie il ciclista aveva richiesto il risarcimento dei danni al Comune, in quanto proprietario e gestore della strada, agendo sia ai sensi dell’art. 2043 che dell’art. 2051 c.c.

Il Giudice di primo grado, aveva rigettato la domanda proposta dal ciclista, in quanto a suo dire, l’attore non aveva dato la rigorosa prova di quanto affermato e sul presupposto che era emersa l’insussistenza della lamentata insidia, in quanto secondo il giudice del Tribunale, l’insidia era presente, ma ben visibile e che quindi il danno era stato causato da una condotta e dalla responsabilità dell’attore per guida imprudente o negligente.

Proposto ricorso in appello, il Collegio di Genova, ha invece accolto, seppur solo parzialmente, il gravame evidenziando come che dalla proprietà pubblica del Comune sulle strade (art. 16, legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F) discendeva non solo l’obbligo dell’ente alla manutenzione, come stabilito dall’art. 5, r.d. 15 novembre 1923, n. 2506, ma anche quello della custodia con conseguente operatività, nei confronti dell’ente stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. (Cass. 27 gennaio 1988, n. 723) nel caso taluno incorra in incidenti conseguiti a causa della negligente custodia o a causa della negligente manutenzione della strada pubblica.

Il Comune ha l’obbligo di assicurare che la circolazione possa avvenire senza pericoli con la conseguente responsabilità verso i terzi danneggiati dall’inosservanza di tale obbligo (in senso conforme Cass., 1 ottobre 2004, n. 19653: «È configurabile, a carico della P.A. (o del gestore), una responsabilità «ex» art. 2051 c.c. allorquando il bene demaniale o patrimoniale da cui si sia originato l’evento dannoso risulti adibito all’uso generale e diretto della collettività (anche per il tramite di pagamento di una tassa o di un corrispettivo) e si presenti di notevole estensione».

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