IMU: l’imposizione IMU deve far riferimento ai dati catastali.

IMU e dati catastali

IMU e dati catastali

IMU: la PA deve chiedere le imposte solo sulla base dei dati catastali.

L’imposizione IMU deve fare riferimento ai soli dati catastali: è quanto ha stabilito la Corte di Giustizia Tribuataria.

Il Comune chiedeva il pagamento di somme di denaro, fondando la propria richiesta su atti e documenti “privati”, formatisi altrove, ovvero in un giudizio civile, nel quale la P.A. non aveva partecipato e che per tale motivo, evidentemente non avendone compreso l’iter formativo, ne aveva mal interpretato il contenuto e le finalità.

Primo ed unico dato incontrovertibile,  è che la ricorrente per gli anni XXX  risultava essere comproprietaria dei beni oggetto dell’accertamento per la misura del X% su alcuni, e sulla base di tali percentili aveva sempre diligentemente provveduto a pagare al Comune l’imposta I.M.U.

E tale presupposto è stato provata tramite la pubblicità immobiliare.

La documentazione catastale confermava quanto dichiarato dalla ricorrente e ciò ha rilevanza e valore fiscale e tributaria, e costituisce la prova per individuare il soggetto titolare dell’immobile che è tenuto al pagamento dell’imposta (Cass. ordinanza 26376/2021; in senso conforme Comm. Trib. Reg. Roma sez. XVI, sent. 7330/2018).

IIl Comune avrebbe accertato una percentuale (diversa) di imposta dovuta sugli immobili (sull’erroneo presupposto che l’intera proprietà pari al 100% dei beni per gli anni XXX fosse in capo alla ricorrente) ed ha chiesto alla SOLA ricorrente (e NON anche agli altri comproprietari) la residua parte non corrisposta irrogando SOLO a lei le sanzioni ed interessi riguardanti asseriti mancati pagamenti per I.M.U. riferiti alle ridette annualità XXX.

Il Comune ha fondato il suo erroneo convincimento sulla base di atti e/o documenti aventi valenza esclusivamente privatistico/civilistica, ma privi di rilevanza fiscale e/o tributaria, formatisi in altra sede, riguardanti meri “accordi privati”sottoposti peraltro a condizione, ed in ogni caso il Comune – non essendo stato parte delle precedenti trattative – non ha ben compreso ed interpretato le vicende sottese a tali atti.

A sostengo delle proprie tesi, il Comune richiama infatti un atto di divisione della comunione ereditaria “concluso nel XXX con scrittura privata e rinnovato nel XXX per atto pubblico”, richiamando poi una sentenza.

L’errore esiziale commesso dal Comune è nell’aver “frettolosamente” estrapolato da altri procedimenti (civili) tali documenti e nel non aver ben compreso l’iter ed il contenuto di tali atti e non aver separato gli aspetti civilistici/privatistici da quelli fiscali / tributari, gli unici che la Corte adìta sarà tenuta a tenere in considerazione.

Sbrigativamente il Comune ha  preso come data della divisione l’anno della sottoscrizione della scrittura privata del XX, non “entrando nel merito” e non avendo letto  che tale accordo prevedeva un impegno delle parti, e cioè la stipula di un atto pubblico notarile, che avrebbe consentito il perfezionamento, sia delle assegnazioni degli immobili, sia del pagamento del conguaglio dovuto.

Il Comune ha erroneamente interpretato le norme sull’efficacia della scrittura privata, priva di data certa, non trascritta, non registrata, nè tantomeno protocollata dall’Ente impositore.

In più occasioni la Corte di Cassazione ha osservato come l’art. 2704 c.c., comma 1, stabilisca che “la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento”. La disposizione stabilisce quindi che la data della scrittura privata non autenticata possa essere considerata certa e opponibile al terzo non al momento in cui il documento è stato effettivamente formato ma solo da quando si verificano i fatti e gli eventi menzionati dalla norma medesima.

Sempre la Corte in più di una decisione (cfr. Cass. nn. 2402 del 2000, 29451 del 2008, 7621 del 2017 e, da ultimo, 17249 del 2019) ha avuto occasione di ritenere che, sulla base della normativa tributaria vigente, il legislatore abbia inteso includere nel concetto di “terzo” cui fa riferimento l’art. 2704 c.c., anche l’Amministrazione finanziaria, titolare di un diritto di imposizione in qualche misura collegato al negozio documentato e suscettibile di pregiudizio per effetto di esso. Nella fattispecie in esame la data dell’atto assurge ad elemento determinante per l’esatta individuazione del soggetto passivo dell’imposta. In tema di procedimento tributario, infatti, come correttamente rilevato dal ricorrente, quando la data dell’atto assurge ad elemento determinante per l’esatta percezione del tributo, la data della scrittura privata non autenticata non è opponibile al fisco (In tema di imposta di registro, Cass., n. 2402 del 2000); sulla stessa linea ermeneutica che si condivide, “… va riconosciuta valenza di principio generale, applicabile anche nei confronti dell’amministrazione finanziaria, a quanto disposto dall’art. 2704 c.c.; ciò comporta che nella valutazione dei beni trasferiti con scrittura privata non autenticata deve farsi riferimento al momento in cui la scrittura privata ha acquistato data certa, e quindi alla data della registrazione e non a quella della sottoscrizione, e comporta altresì che non è opponitele al fisco la data della scrittura non autenticata” (Cass., Sez. V, n. 26360 del 2006). Infine “l’ente impositore non può acquisire conoscenza della sussistenza del presupposto impositivo riguardo all’individuazione del soggetto passivo d’imposta, in caso di omessa dichiarazione, se non attraverso la pubblicità immobiliare” (Cass., n. 19145 del 2016).

La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, per l’individuazione del soggetto passivo dell’IMU, afferma la necessità di trascrivere presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari l’atto presupposto (nella specie la menzionata scrittura privata), escludendo la possibilità che tale diritto possa valere verso l’ente impositore in seguito alla redazione di una semplice scrittura privata anche con data certa. E’ stato statuito, infatti che “in tema di procedimento tributario, infatti, come correttamente rilevato dal ricorrente, quando la data dell’atto assurge ad elemento determinante per l’esatto percezione del tributo, la data della scrittura privata non autenticata non è opponibile al fiscoe chel’ente impositore non può acquisire conoscenza della sussistenza del presupposto impositivo riguardo all’individuazione del soggetto passivo d’imposta, in caso di omessa dichiarazione, se non attraverso la pubblicità immobiliare” (Cass. 5 marzo 2021, n. 6159).

corte di giustizia tributaria

 

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