Pagamenti in arrivo da Equitalia? Prima di pagare chiedete sempre la copia delle cartelle.

Accesso alle cartelle esattoriali di Equitaliacartella Equitalia pisa: obbligo di esibizione da parte dell’Agente di Riscossione.

L’Agente della riscossione è tenuto a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notifica o l’avviso del ricevimento e ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione. Gli obblighi di conservazione ed esibizione sussistono anche quando gli atti siano stati notificati al contribuente, il quale potrebbe non esserne più in possesso e avere comunque bisogno di difendersi.

È quanto affermato da una recente sentenza del TAR Lazio (sent. n. 4890/2017) cambiando il suo orientamento più recente (Tar Lazio, sent. n. 1338/2016).

Secondo i giudici, il contribuente ha un interesse diretto, concreto ed attuale all’accesso alle cartelle esattoriali. Tale interesse è riconosciuto dalla legge(Art. 26 DPR. 602/1973) mediante la previsione degli obblighi del concessionario per la riscossione in materia di conservazione ed esibizione degli atti e delle relate di notifica.

In particolare il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso del ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.

Di conseguenza, la richiesta del contribuente di avere copia degli atti della riscossione non può mai essere valutata sotto il profilo della meritevolezza soggettiva da parte del concessionario, il quale è obbligato per legge alla custodia e all’esibizione, senza alcun margine di scelta.

Peraltro, sempre secondo la sentenza in esame, non vi è equipollenza tra la produzione degli estratti del ruolo e la cartella di pagamento che costituisce lo strumento effettivamente utile alla tutela giurisdizionale delle ragioni della ricorrente. Dunque, se il contribuente richiede copia delle cartelle e delle relate, l’agente della riscossione non può limitarsi a stampargli l’estratto di ruolo ma deve consegnargli gli atti richiesti.

Già il Consiglio di Stato(CdS sent. n. 2834/2015) ha avuto modo di sottolineare che le amministrazioni agiscono in via procedimentalizzata e hanno l’onere di conservare copia degli atti inoltrati al privato, il quale potrebbe non esserne più in possesso per svariate ragioni (disordine, perdita del documento, mal conservazione, trasloco, furto ecc.) ma avere comunque il diritto ad ottenerne copia per difendersi.

Cosa accade se Equitalia dice di non avere copia delle cartelle ?

Il mancato possesso delle copie delle cartelle, opposto da Equitalia, può essere configurato esclusivamente in termini di effetto e/o risultato di una mera “scelta aziendale della società“, assunta in contrasto con le prescrizioni di legge che impongono la conservazione per almeno 5 anni.

Tale circostanza, secondo i giudici, dovrebbe spingere l’agente della riscossione a gestire il servizio in stretta aderenza con le disposizioni normative, istituendo, ad esempio, un apposito ufficio per l’accesso agli atti o, ancora, incaricando suoi addetti al preciso fine di rendere possibile e, dunque, consentire l’accesso agli atti richiesti.

Equitalia non può giustificare il mancato possesso delle cartelle con il fatto che la stampa delle stesse avviene in un unico originale, poi oggetto di notifica al contribuente, dato che risulta possibile la stampa di un duplicato di tali cartelle, generato dagli stessi dati del ruolo e con attestazione della sua conformità all’originale o ai dati ivi contenuti.

Leggi la sentenza.

Tribunale Amministrativo Regionale LAZIO – Roma, Sezione 2 bis

 

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