Amministrazione di sostegno

a.d.s. pisa

a.d.s. amministrazione di sostegno, tutore, interdizione

L’avv. Giovanni Longo da molti anni offre consulenza ed assistenza anche in ambito di richieste di amministrazione di sostegno / interdizione ed inabilitazione; ciò deriva dal fatto di aver assunto negli anni numerosi incarichi in tale ambito.

 

 

L’amministratore di sostegno è una figura istituita per quelle persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. La nomina dell’Amministratore viene effettuata dal Giudice Tutelare territorialmente competente in favore di soggetti anziani o disabili, ma anche di alcolisti, tossicodipendenti, detenuti, malati terminali: l’Amministratore nominato  si occuperà di curare la loro persona, occupandosi della proficua gestione del loro patrimonio, con obbligo di rendicontazione annuale al Giudice Tutelare. Per richiedere l’amministrazione di sostegno è necessario presentare un ricorso al Giudice Tutelare che può essere proposto:

  • dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato;
  • dal coniuge
  • dalla persona stabilmente convivente;
  • dai parenti entro il quarto grado;
  • dagli affini entro il secondo grado;
  • dal tutore o curatore;
  • dal pubblico ministero.

L’amministratore di sostegno viene nominato con decreto da parte del Giudice Tutelare.

Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere l’indicazione:

  • delle generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno;
  • della durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
  • dell’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
  • degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno;
  • dei limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
  • della periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.

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