Ritardo aereo: risarcibile anche il danno non patrimoniale.

Il vettore aereo è responsabile dei danni procurati dal ritardo del volo.

Con sentenza del 30 maggio 2016 il Giudice di Pace di Lecce ha affrontato il tema di risarcimento danni patiti in conseguenza di un fortissimo ritardo imputabile alla compagnia aerea.

Un viaggiatore ha chiesto allora un risarcimento del danno per inadempimento contrattuale alla compagnia aerea per il sensibile ritardo.

In particolare, a cauritardo-aereosa della cancellazione del proprio volo, il consumatore era giunto a destinazione con dieci ore di ritardo, dovendosi sobbarcare ulteriori spese (noleggio dell’auto, pernottamento in albergo, eccetera).

Il Giudice di Pace (sent. 30.5.16) ha accolto le doglianze del viaggiatore, specificando come la compagnia aerea con il contratto di trasporto siglato con il viaggiatore ha l’obbligo di assicurare i tempi e il conseguente arrivo a destinazione: sui biglietti è infatti indicata sia l’ora di partenza che quella di arrivo e tali indicazioni portano il trasportato a fare affidamento sull’arrivo per una data ben precisa e per un’ora pressoché approssimativa in modo tale da poter pianificare i propri impegni siano essi di svago e turismo o lavorativi; un ritardo di 10 ore esclude che si possa far rientrare lo stesso nell’ambito fisiologico e determina la nascita di aspettative risarcitorie; deve essere pertanto risarcito il danno patrimoniale, comprovato documentalmente, consistito nelle spese di noleggio auto e pernotto, nonché il danno non patrimoniale: quanto a quest’ultima voce di danno, il GdP, nel richiamare le sentenze delle Sezioni Unite del 2008, ha afferma che “Le Sez. Un., pur non escludendo espressamente la sussistenza di tale voce di danno e richiedendo, per la sua risarcibilità la gravità e serietà oltre che la dimostrabilità di esso, ha scombinato la pregressa pacifica giurisprudenza ma, nel contempo, ha lasciato un vuoto che dovrà essere colmato mediante l’uso di correttivi che incidano sul calcolo del risarcimento”.

Per tale motivo, il Giudice, ha condannato il vettore aereo per inadempimento contrattuale (ritardo), riconoscendo al viaggiatore anche un risarcimento del danno che pur non costituendo lesione ad un diritto costituzionalmente garantito e pur non costituendo un reato, ha provocato un disagio che può essere compensato e quantificato secondo equità ex art. 1226 cc.

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