Tutela del consumatore. Garanzia per i vizi della cosa venduta: il venditore risponde anche se è stata sottoscritta la clausola “visto e piaciuto”.

Tutela del consumatore: il venditore non è esonerato dal garantire il bene, anche se nel contratto è stata accettata e sottoscritta una clausola specifica.

Con la recente sentenza n. 21204 del 19/10/2016 la Corte di Cassazione ha stabilito che anche se un consumatore ha sottoscritto la clausola “visto e piaciuto”, il venditore sarà parimenti tenuto a garantire per i vizi occulti presenti sull’oggetto compravenduto.

auto-usata Nello specifico la questione ha riguardato una compravendita di una vettura usata, che dopo l’acquisto aveva manifestato dei vizi precedentemente non visti dall’acquirente e di cui non si era accorto. In particolare si trattava di un guasto all’avantreno, componente meccanica di non facile visibilità, soprattutto ad un non esperto occhio come quello di consumatore “medio”. Alle rimostranze dell’acquirente il venditore si era difeso rappresentando che siccome il consumatore aveva sottoscritto la clausola “vista e piaciuta”, riferita al veicolo, adesso non poteva pretendere la garanzia per i vizi della cosa. Il consumatore ha vinto la causa in primo grado avanti al Giudice di Pace, ma poi la sentenza era stata ribaltata in grado di appello. Il cittadino ha allora posto gravame avanti alla Corte di Cassazione denunciando una errata applicazione ed interpretazione della clausola contrattuale, laddove sembrava escludere l’applicazione della garanzia ex art. 1490 c.c. La Corte, con la sentenza n. 21204 del 19.10.16 ha evidenziato che: la garanzia per vizi prevista dall’art. 1490 cod. civ. deve ritenersi operante anche nei casi di vendita di cose mobili usate, dovendo rimanere il vizio della cosa, ed, in particolare, il vizio occulto preesistente alla conclusione dei contratto, ben distinto dal semplice logorio del bene, dovuto al normale uso dello stesso; anche nei casi di vendita di beni usati (quale una autovettura usata) i contraenti nell’ambito della loro autonomia contrattuale possono derogare alla disciplina legale della garanzia per vizi della cosa venduta, con l’inserimento nel contratto di apposita clausola ammessa dall’art. 1490 11 comma, cod. civ. e debitamente approvata per iscritto ex art. 1341 comma 2, cod. civ. Ma riguardo alla clausola “visto e piaciuto”, la Cassazione già in precedenza ha formulato il seguente ragionamento: «La garanzia per i vizi della cosa oggetto della compravendita è esclusa dalla clausola “vista e piaciuta” – la quale ha lo scopo di accertare consensualmente che il compratore ha preso visione della cosa venduta – qualora si tratti di vizi riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede”. La clausola di contro, non può riferirsi ai vizi occulti, che si manifestano cioé, dopo i normali controlli eseguiti ante acquisto, soltanto dopo l’uso del bene compravenduto. Né potrebbe essere diversamente, giacchè la espressione “vista” inequivocabilmente allude solo ai vizi agevolmente riscontrabili ictu oculi dall’acquirente ad primo esame; di conseguenza, iI venditore di vettura usata è tenuto alla garanzia per i vizi occulti, anche se la vendita sia avvenuta “nello stato come vista e piaciuta” e, ciò, a prescindere dal fatto che la presenza di essi non sia imputabile ad opera del venditore, ma, esclusivamente, a vizi di costruzione del bene venduto, anche alla luce dei principi contrattuali dell’equità e del corretto sinallagma dei contratto, nonchè della buona fede contrattuale, che induce a tener conto di un corretto equilibrio degli interessi contrapposti.

 

 

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