Fermo amministrativo illegittimo se la vettura è strumentale all’attività.

FERMO-AMMINISTRATIVO-ILLEGITTIMONiente fermo amministrativo sulla vettura se si tratta di un bene strumentale alla propria attività lavorativa, è quanto stabilito dall’art. 86, comma 2 D.P.R. 602/73, così come modificato dall’art. 52, comma 1, lettera M-bis del D.L. n. 69/2013.

Capita sempre più spesso che in maniera cieca ed ottusa l’ente esattore provveda al fermo  dei veicoli intestati al debitore, compresi quelli necessari alla propria attività lavorativa.

A questo punto, in maniera completamente gratuita ed a totale onere dell’ente esattore, il cittadino ha la possibilità di dimostrare all’agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all’attività svolta, chiedendo l’immediato svincolo.

Al fine di stabilire l’idoneità dei mezzi è necessario fornire prova documentale per dimostrare il legame di inerenza del veicolo all’attività esercitata. Il destinatario del preavviso deve esibire all’agente di riscossione una apposita istanza corredata da:

  • Copia della fattura di acquisto del mezzo;
  • Copia del certificato di proprietà del veicolo;
  • Copia del libretto di circolazione del mezzo che identifichi la codifica attribuita dagli uffici competenti;
  • Copia di stralcio del registro dei beni ammortizzabili ove sia riscontrabile la presenza del bene ammortizzabile.

Per alcuni veicolo (ad es. gli autocarri, gli autoarticolati, gli autosnodati, gli automezzi ad uso speciale) la dimostrazione difensiva non dovrebbe incontra problemi.

Per quanto concerne, invece, la categoria dei veicoli “strumentali per destinazione” trovano collocazione le ulteriori sottocategorie:

  • veicoli esclusivamente strumentali poiché impiegati con finalità pubbliche, cioè ad uso pubblico (ad es. i taxi);
  • tutti gli altri veicoli ad uso aziendale o professionale.

Anche per la prima sottocategoria non ci sono particolari problemi per dimostrare la strumentalità del bene, in quanto facilmente desumibile  da licenze/concessioni amministrative variamente denominate o annotazioni sul libretto/carta di circolazione dell’uso del veicolo.

Il vero problema sorge per l’ultima sottocategoria, laddove la natura strumentale non può essere preventivamente apprezzata e definita dall’agente della riscossione. Si pone dunque l’obbligo dell’adeguata dimostrazione da parte del contribuente, altrimenti correndosi il rischio di un diniego dell’istanza di blocco della procedura. A vedere però sempre le precisazioni dell’Amministrazione finanziaria fornite nel tempo, tale onere probatorio non sembra affatto semplice da assolvere, in quanto ad esempio è stata esclusa la sussistenza del requisito di strumentalità, con riferimento alle “autovetture utilizzate da un’impresa commerciale allo scopo di visitare i propri clienti (nel quadro della presentazione del prodotto finalizzata alla successiva eventuale vendita)” (R.M. n. 59/E/2007), oppure alle autovetture, allestite all’esterno con messaggi pubblicitari e marchi d’impresa (volte a pubblicizzare i servizi offerti), messe a disposizione dei collaboratori dell’impresa per lo svolgimento di servizi legati all’attività di mediazione immobiliare, poiché “non costituiscono beni senza i quali l’attività di mediazione immobiliare cui si riferiscono non può essere svolta, né perdono la caratteristica principale di bene destinato al trasporto di persone” (Circolare Ministeriale n. 50/E/2002, punto 12).

F2_ISTANZA_ANNULLAMENTO_PREAVVISO_FERMO_BENE_STRUMENTALE

 

Commenti chiusi